NUOVA AGEVOLAZIONE: FONDO DI GARANZIA

Descrizione completa dell'agevolazione
Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Il DL “Liquidità”, convertito con Legge 40/2020, ha profondamente modificato le modalità operative del Fondo di garanzia semplificando le procedure, aumentando le coperture e ampliando la platea dei beneficiari.
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.
Soggetti Beneficiari
Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese, e i professionisti. Il DL Liquidità ha previsto anche l’ammissibilità , limitatamente ai finanziamenti fino a 30 mila euro, di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di soggetti che esercitano alcune delle attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative e di Enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il DL “liquidità” ha inoltre stabilito che, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, non venga effettuata alcuna valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo. Per le operazioni fino a 30mila euro è prevista l’approvazione automatica da parte del Fondo: i soggetti richiedenti (banche, confidi ecc.) possono pertanto erogare i finanziamenti anche prima della delibera della garanzia.
Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a qualsiasi settore. Fatte salve alcune attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative non è ammissibile il solo settore delle attività finanziarie e assicurativo.
Entità e forma dell'agevolazione
L'intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni finalizzati all'attività di impresa sia a breve sia a medio-lungo termine, con le seguenti coperture:
- 90% (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione/controgaranzia) per operazioni finanziarie:
di importo fino a 30mila euro e comunque non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato
con durata massima di 15 anni a condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall'erogazione.
- 80% per garanzia diretta e 100% per riassicurazione/controgaranzia (su garanzie rilasciate da confidi non superiori al 90% del finanziamento) per operazioni finanziarie:
a fronte di liquidità o di investimento
con durata massima di 8 anni
di importo non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato oppure, in caso di superamento di entrambi i limiti, al fabbisogno per costi di capitale d’esercizio e costi d’investimento.
A determinate condizioni è possibile combinare l’intervento del Fondo con una garanzia del 20% rilasciata da un confidi, a valere su risorse proprie, al fine di ottenere una copertura del 100% del finanziamento.
80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione (su garanzie rilasciate da confidi non superiori all’80% del finanziamento) per tutte le operazioni che non rientrano nei precedenti punti. Per queste operazioni finanziarie è possibile combinare l’intervento del Fondo con una garanzia del 20% rilasciata da un confidi, a valere su risorse proprie, al fine di ottenere una copertura del 100% del finanziamento.